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A causa delle numerose modifiche al Superbonus e alle criticità del forzato blocco della cessione dei crediti edilizi è emersa la necessità dell'ennesima e nuova proroga per le unifamiliari e i condomini.
Attualmente due sono gli elementi che definiscono il beneficio del Superbonus:

ATTENZIONE
Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione
delle spese sostenute a partire dal 01 Gennaio 2023 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Superbonus 2023 - 2025
Condomini, villette unifamiliari, unità funzionalmente indipendenti ed edifici composti da 2 a 4 unità di proprietà di una o più persone fisiche.
Con il decreto Aiuti quater arriva un'ulteriore modifica del Superbonus, la 19^.
Proroga per le unifamiliari e una riduzione delle aliquote di detrazione a partire dal 2023.
Il periodo di fruizione del Superbonus varia in base all'oggetto dell'intervento: condominio, villetta unifamiliare, unità funzionalmente indipendente, edifici composti da 2 a 4 unità di proprietà (o comproprietà) di una sola persona fisica.
Per i condomini (di cui al comma 8-bis dell'art. 119 del Decreto Rilancio) è consentito aderire al Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023 nei seguenti casi:
sia stata protocollata la pratica edilizia o titolo abilitativo entro il 25 novembre 2022 e sia stata deliberata in assemblea condominiale l'esecuzione dei lavori;
oppure sia stata protocollata la pratica edilizia o titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2022 e sia stata deliberata in assemblea condominiale l'esecuzione dei lavori prima del 18 novembre;
Edifici composti da 2 a 4 unità di proprietà di una sola persona fisica (o in comproprietà)
Per le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (art. 119, comma 9, lettera a) del D.L. n. 34/2020) valgono le medesime scadenze dei condomini.
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